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Autocertificazioni
Cos'èL’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.
Quando può essere utilizzataDal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".

La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino : infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Pertanto dal 1°/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per emissione carta di soggiorno, concessione di cittadinanza italiana etc.); il cittadino presenterà idonea autocertificazione al posto del tradizionale certificato.

Rimane,invece, invariata la disciplina riguardante i certificati rilasciati ad uso privato.

Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Chi può avvalersi dell''autocertificazionePossono fare l’autocertificazione:
  • i cittadini italiani;
  • i cittadini dell’Unione Europea;
  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Che cosa si può autocertificareIl D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive.
  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000);
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000).

Consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. godimento dei diritti civili e politici;
  4. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  5. stato di famiglia;
  6. esistenza in vita;
  7. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  8. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  9. appartenenza ad ordini professionali;
  10. titoli di studio, esami sostenuti;
  11. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  12. reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  13. assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
  14. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  15. stato di disoccupazione;
  16. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  17. qualità di studente;
  18. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  19. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  20. situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  21. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  22. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  23. qualità di vivenza a carico;
  24. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  25. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell’elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Dichiarazioni non veritiereLe amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Validità dell'autocertificazioneLe dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.

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