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06/05/2014 - Sversamento di idrocarburi dall’impianto TOPPING 1 della Raffineria di Gela del 4 giugno 2013: concluse le indagini con la contestazione di disastro colposo innominato

COMUNICATO STAMPA


 


Sversamento di idrocarburi dall’impianto TOPPING 1 della  Raffineria di Gela del 4 giugno 2013: concluse le indagini con la contestazione di disastro colposo innominato


 


A 11 mesi di distanza dall’evento, è stato emesso avviso di conclusione indagini per l’inquinamento da idrocarburi che, in data 4 giugno 2013, ha provocato una vasta contaminazione delle matrici ambientali ovvero del letto del fiume Gela e dell’area marina antistante la costa gelese fino al lido La Conchiglia.


 


Quel giorno, dalle ore 5:25 circa e fino alle ore 6:45, dall’impianto TOPPING 1 della Raffineria di Gela è fuoriuscito  un gran quantitativo di greggio misto ad acqua attraverso uno scarico che si immette nel canale A. Il prodotto è così finito prima nel fiume Gela  e poi in mare con ampia dispersione.


 


Le indagini, su delega e coordinamento della Procura della Repubblica, sono state sviluppate da militari della Guardia Costiera di Gela e del Nucleo Speciale d’Intervento del Comando Generale di Roma e hanno visto l’apporto di consulenti tecnici.


 


E’ stato così possibile, attraverso complessi accertamenti, ricostruire puntualmente la sequenza dei fatti negli impianti coinvolti, le cause che hanno provocato l’evento inquinante, i profili di responsabilità e le conseguenze sull’ambiente.


 


Si ipotizza che l’evento sia  derivato da negligenze nella gestione degli impianti  e da carenze strutturali degli impianti  stessi.


 


Il giorno dell’incidente si ritiene si sia verificata una catena di errori gestionali e operativi e di difetti di coordinamento tra l’impianto TOPPING 1 e il Parco Generale Serbatoi da cui proveniva il greggio da trattare nel TOPPING 1, nel caso caratterizzato da un abnorme contenuto di acqua.


 


In particolare è ipotizzabile che non siano stati effettuati controlli adeguati per individuare da quale serbatoio provenisse l’acqua e che, dopo un  corto circuito  all’interno dell’impianto TOPPING 1, non siano state poste in essere le azioni correttive più adeguate per diminuire il livello di acqua presente. Inoltre, nelle fasi ancora successive, per evitare l’aggravarsi della situazione di allarme nel forno F1 e in colonna C1 dell’impianto Topping1, siano state effettuate ulteriori manovre errate, con la conseguenza dello scarico di greggio misto ad acqua nel canale.  Inoltre, in presenza della forte gettata dello scarico inquinante, non essendo state  correttamente individuate le cause,  venivano poste in essere manovre inutili, con la conseguenza che  la fuoriuscita di prodotto inquinante è proseguita per circa un’ora e 20 minuti.


Si stima una fuoriuscita di idrocarburi mista ad acqua di oltre 13.500 litri, con effetti sull’ambiente  arginati solo in parte dalle operazioni di messa in sicurezza d’emergenza.


 


Quanto alle carenze strutturali, si ritiene che l’evento poteva essere evitato con  un assetto impiantistico più adeguato cioè con la previsione e l’adozione di strumenti idonei al monitoraggio della quantità di acqua all’interno dei serbatoi, con l’inserimento di valvole di non ritorno nel circuito del TOPPING 1 interessato all’evento in modo da impedire l’afflusso di inquinanti in uno scarico destinato all’acqua, con la previsione di presidi  efficienti (esplosimetri) in grado di rilevare la presenza di idrocarburi nel pozzetto di ispezione in prossimità dello scarico nel canale A. Tali misure sono state adottate in conseguenza dell’evento in questione.


 


Le contestazioni, con l’avviso di conclusione indagini, sono state avanzate nei confronti di  cinque dirigenti  e di tre operatori della Raffineria di Gela S.p.A..


 


E’ stato ipotizzato il reato di disastro innominato colposo di cui agli artt. 434 e 449 c.p. in considerazione della vastità e pervasività degli effetti dell’evento per l’interessamento di aree fluviali e marine, di terreni e tratti costieri limitrofi o facenti parte dell’area urbana e/o antistanti a questa e per la concreta attitudine a ledere, o comunque mettere in serio pericolo, l’incolumità di un numero indeterminato di persone ed in particolare l’integrità della salute degli abitanti del territorio gelese, già classificato “area ad elevato rischio di crisi ambientale”.


 


Sono state contestate inoltre le ipotesi contravvenzionali di inquinamento e di scarico non autorizzato di reflui industriali, nonché l’illecito amministrativo ai sensi del D. L.vo n. 231/01 a carico della stessa Raffineria di Gela S.p.A. in presenza di reati ritenuti commessi nell’interesse e vantaggio dell’ente in quanto derivanti da condotte omissive riguardo alla gestione e manutenzione degli impianti coinvolti.


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